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Argentina: disegno di legge sulla promozione del gas naturale liquefatto

May 18, 2023

Il 29 maggio 2023 il potere esecutivo nazionale (“PENNA“) ha inviato la Legge sulla Promozione del Gas Naturale Liquefatto (“Conto “) all’Onorevole Camera dei Deputati della Nazione. Il disegno di legge, pur essendo ancora in fase di bozza, crea un regime promozionale per i grandi progetti di investimento nel gas naturale liquefatto (“Regime“) per la produzione, lo stoccaggio, la commercializzazione, il trasporto e le infrastrutture del GNL (“Progetti GNL“) e/o la sua esportazione, attraverso la concessione di benefici fiscali, doganali e di controllo dei cambi (“Benefici“).

Aziende e investitori interessati (“Parti Interessate “) iscritti al Regime godranno di stabilità fiscale fino a 30 anni dopo l’avvio dei Progetti GNL. Inoltre, avranno diritto a:

io. Ammortamento accelerato delle imposte sui redditi dei beni mobili e delle opere infrastrutturali.ii. Rimborso o accredito dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni strumentali e/o opere infrastrutturali. iii. Esenzione da dazi di importazione, IVA e tasse per servizi portuali, aeroportuali, statistici e di verifica per beni o pezzi di ricambio utilizzati in LNG Projects.iv. Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 30% (senza la quale questi progetti saranno molto probabilmente soggetti a un'aliquota dell'imposta sul reddito del 35%).v. Aggiornata compensazione delle perdite fiscali fino a 10 anni.vi. Detrazione degli interessi e delle differenze di cambio derivanti dal finanziamento del progetto GNL.

Il regime aggiunge l’accesso al 50% della valuta estera generata dalla prima esportazione di GNL (per scopi specifici) e la stabilità del tasso di cambio, entrambi per 30 anni.

Gli aspetti più importanti del disegno di legge sono:

io . Ammortamento accelerato delle imposte sul reddito.

a) Per i beni mobili ammortizzabili, almeno in quattro rate annuali uguali e consecutive

b) Per le opere infrastrutturali, almeno nel numero di rate annuali, uguali e consecutive risultanti dalla considerazione della sua vita utile stimata ridotta del 50%

ii . Credito o rimborso IVA per beni strumentali e/o opere infrastrutturali.

I beneficiari avranno diritto a richiedere il credito o il rimborso dell'IVA (per beni strumentali acquisiti o opere infrastrutturali) trascorso almeno un periodo fiscale dall'investimento. L'autorità fiscale (AFIP) dovrebbe accreditare l'IVA su altre imposte o rimborsarla al contribuente entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della rispettiva domanda.

iii . Aggiornata la compensazione delle perdite fiscali fino a 10 anni.

Tali perdite potranno essere adeguate in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica e censimento, secondo alcune regole specifiche indicate nel disegno di legge e a seconda che le perdite fiscali superino i cinque anni e il tasso di inflazione precedente.

iv . Esenzione da dazi di importazione, IVA e tasse per servizi portuali, aeroportuali, statistici e di verifica per beni o pezzi di ricambio utilizzati nei progetti GNL.

Le importazioni di beni strumentali, pezzi di ricambio, parti, componenti e input che coinvolgono progetti GNL saranno esenti da tali tasse, a condizione che non sia disponibile alcuna produzione nazionale di tali beni o, quando tale produzione esiste, che la sua quantità o qualità non sia adeguata per progetto. A condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti, gli stessi vantaggi si applicheranno all'importazione di navi usate - comprese le loro attrezzature e componenti - o altri manufatti navali usati.

v . Stabilità fiscale per 30 anni sul Progetto GNL approvato e con ampia applicazione ai titolari di permessi di esplorazione e concessioni di sfruttamento dedicate esclusivamente al Progetto GNL.

Durante il periodo di stabilità fiscale, il carico fiscale complessivo determinato al momento della presentazione del Progetto GNL non dovrebbe essere aumentato. La stabilità non si applica all'IVA.

vi . Dazi all'esportazione.

L'aliquota del dazio all'esportazione sarà dello 0% se il valore FOB è pari o inferiore a 15 USD/MMBTU e dell'8% se è pari o superiore a 20 USD/MMBTU. Se il valore FOB si trova nel mezzo tra questi due valori, verrà effettuato il calcolo come indicato nella fattura.